Art. 17.
               Stampa e invio del materiale elettorale
  1.  La  scheda  elettorale  riporta,  accanto  al  contrassegno, il
cognome e il nome dei candidati di ciascuna lista, secondo il modello
di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.
  2.  Il  capo  dell'ufficio  consolare  accerta la conformita' delle
schede  elettorali stampate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge,  ai  modelli di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente
regolamento.
  3. Il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto, di cui
all'articolo 17, comma 6, della legge, riporta unicamente un numero o
codice corrispondente a una posizione nell'elenco degli elettori. Sul
tagliando   non   sono   apposti  dati  che  consentono  di  risalire
direttamente e immediatamente all'identita' dell'elettore.
  4.   L'ufficio   consolare  invia  all'elettore  il  plico  di  cui
all'articolo  17,  comma  3,  della legge mediante il sistema postale
piu' affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori
per  realizzare  le  finalita' previste dagli articoli 14, comma 1, e
17,  commi  3,  6 e 7, della legge, e comunque in maniera che risulti
ricevuta, anche collettiva, dell'invio.
  5.  Nei  verbali  di  incenerimento  delle  buste contenenti schede
pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di
cui  all'articolo  17, comma 7, della legge e delle schede stampate e
non  utilizzate  per  i  casi  di cui all'articolo 17, comma 5, della
legge  sono  registrati  il  numero  delle  buste  contenenti  schede
pervenute  oltre  il  termine e incenerite, il giorno di arrivo delle
medesime presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate,
non utilizzate e quindi incenerite, le modalita' dell'incenerimento.
 
          Note all'art. 17:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17, commi 1, 3, 5, 6 e 7,
          della  legge  23 ottobre  2003, n. 286, si rinvia alla nota
          all'art. 28.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14, comma 1, della
          legge 23 ottobre 2003, n. 286:
              «1.  I Comitati sono eletti con voto diretto, personale
          e  segreto  attribuito a liste di candidati concorrenti. La
          modalita' del voto e' per corrispondenza».