Art. 18.
                        Espressione del voto
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  18,  comma 1, della legge, l'elettore
esprime   il   voto  mediante  penna  di  colore  nero  o  blu,  pena
l'annullamento della scheda.
  2.  E'  nullo  il  voto di preferenza nel quale il candidato non e'
indicato  con  la  chiarezza  necessaria a distinguerlo da ogni altro
candidato della medesima lista.
  3.  Sono  nulle  le  preferenze per candidati compresi in una lista
diversa da quella votata.
  4.  Le  preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il
Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.
 
          Nota all'art. 18:
              -  Per  il  testo  dell'art.  18,  comma 1, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.