Art. 2. Istituzione di un nuovo Comitato 1. In caso di istituzione di un nuovo Comitato, il capo dell'ufficio consolare indice le elezioni entro quarantacinque giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge. 2. In caso di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Comitato procede all'adozione del regolamento interno, per assicurare il proprio funzionamento e il conseguimento dei propri fini, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea. Il testo del regolamento e' trasmesso per conoscenza al capo dell'ufficio consolare.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, com-ma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato». 2. (Omissis). 3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di piu' comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza».