Art. 2.
                  Istituzione di un nuovo Comitato
  1.   In   caso  di  istituzione  di  un  nuovo  Comitato,  il  capo
dell'ufficio consolare indice le elezioni entro quarantacinque giorni
dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della
legge.
  2.  In  caso  di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta giorni
dalla  prima seduta, il Comitato procede all'adozione del regolamento
interno,  per  assicurare il proprio funzionamento e il conseguimento
dei  propri fini, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti
locali e delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea.
Il  testo  del  regolamento  e'  trasmesso  per  conoscenza  al  capo
dell'ufficio consolare.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, della
          legge 23 ottobre 2003, n. 286:
              «1.  In  ogni  circoscrizione  consolare  ove risiedono
          almeno  tremila  cittadini  italiani  iscritti  nell'elenco
          aggiornato  di  cui  all'art.  5,  com-ma  1,  della  legge
          27 dicembre  2001,  n.  459,  e' istituito, con decreto del
          Ministro  degli  affari esteri, di concerto con il Ministro
          per  gli  italiani  nel  mondo,  un Comitato degli italiani
          all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».
              2. (Omissis).
              3.  In  casi particolari, tenuto conto delle dimensioni
          della   circoscrizione   consolare,   della   presenza   di
          consistenti  nuclei  di  cittadini  italiani e di cittadini
          stranieri  di  origine  italiana,  e  quando  le condizioni
          locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari
          esteri,  di  concerto  con il Ministro per gli italiani nel
          mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
          istituiti,  anche su richiesta del Comitato in carica, piu'
          Comitati    all'interno   della   medesima   circoscrizione
          consolare.  Il  decreto  ministeriale,  istitutivo  di piu'
          comitati,  delimita  anche i rispettivi ambiti territoriali
          di competenza».