Art. 20.
         Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco
           dei residenti all'estero aventi diritto al voto
  1.  Gli  elettori  che  per  qualsiasi  motivo  sono  stati  omessi
dall'elenco  degli  aventi  diritto  al voto comunicato dal Ministero
dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici
consolari, di cui all'articolo 13, comma 1, e che si presentano entro
l'undicesimo  giorno  precedente  la  data stabilita per le votazioni
all'ufficio   consolare   chiedendo   di   esprimere   il   voto  per
corrispondenza  di  cui  all'articolo  14, comma 1, della legge, sono
ammessi  al  voto  con  le  modalita'  previste  dall'articolo 19 del
presente  regolamento  se  dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe
degli  italiani  residenti  all'estero  o  se  la  loro  iscrizione o
aggiornamento  della  posizione  AIRE  e'  stata chiesta dall'ufficio
consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
  2.  Gli  elettori  che  per  qualsiasi  motivo  sono  stati  omessi
dall'elenco  di  cui  al  comma  1  sono ammessi al voto dagli uffici
consolari  competenti  se dai propri atti risulta che gli stessi sono
iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti all'estero o se la
loro  iscrizione  o  aggiornamento  della  posizione  AIRE  e'  stata
richiesta  dall'ufficio  consolare  entro  il  31 dicembre  dell'anno
precedente,  previa  acquisizione  della  dichiarazione attestante la
mancanza  di  cause  ostative  al  godimento  dell'elettorato  attivo
rilasciata  dal  Comune  di  appartenenza  con  le modalita' previste
dall'articolo 19, comma 2.
  3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono
iscritti  nell'elenco  aggiunto di cui all'articolo 19, comma 3. Tale
elenco e' trasmesso al comitato elettorale circoscrizionale.