Art. 20. Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto 1. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall'elenco degli aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 13, comma 1, e che si presentano entro l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, sono ammessi al voto con le modalita' previste dall'articolo 19 del presente regolamento se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE e' stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall'elenco di cui al comma 1 sono ammessi al voto dagli uffici consolari competenti se dai propri atti risulta che gli stessi sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE e' stata richiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo rilasciata dal Comune di appartenenza con le modalita' previste dall'articolo 19, comma 2. 3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 19, comma 3. Tale elenco e' trasmesso al comitato elettorale circoscrizionale.