Art. 21.
               Nomina degli scrutatori e designazione
                     dei rappresentanti di lista
  1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le
votazioni,  i presentatori delle liste ammesse consegnano al comitato
elettorale circoscrizionale:
    a) un  elenco  di  elettori ai fini della nomina a scrutatore, ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge;
    b) la    designazione,    per   ogni   seggio   istituito   nella
circoscrizione  consolare,  di un rappresentante di lista effettivo e
di uno supplente.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  19, comma 3, della legge, il comitato
elettorale  circoscrizionale  nomina  gli scrutatori tra gli elettori
designati  dai presentatori delle liste ammesse con modalita' tali da
garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste.
  3. Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.
 
          Nota all'art. 21:
              -  Per  il  testo  dell'art.  19,  comma 3, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.