Art. 22.
      Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio
  1.  Ai  fini  dello  scrutinio  sono valide le buste pervenute agli
uffici  consolari  entro  le  ore  24  del  giorno  stabilito  per le
votazioni,  anche  se spedite oltre il termine previsto dall'articolo
17, comma 6, della legge.
  2.  Il comitato elettorale circoscrizionale coordina gli interventi
atti  a  individuare  i  locali  idonei  nei  quali  ubicare  i seggi
elettorali e ad assicurarne la funzionalita'.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo  19,  commi  1, 2 e 3, della legge, il
presidente  del comitato elettorale circoscrizionale costituisce, con
apposito  provvedimento,  i  seggi  elettorali.  In  caso  di ufficio
consolare  avente  piu'  di  cinquemila  elettori, tali elettori sono
ripartiti tra piu' seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una
porzione  di  voti, evitando, in ogni caso, di assegnare a un singolo
seggio un numero di elettori inferiore a cento.
  4.  Il  giorno  successivo  alla  data  stabilita per le votazioni,
nell'ora   fissata   dal  comitato  elettorale  circoscrizionale,  il
presidente,  o  in  sua assenza il vice presidente, insedia il seggio
elettorale,  chiamando  a  farne parte gli scrutatori e il segretario
precedentemente    nominato.   Il   presidente   invita   inoltre   i
rappresentanti  di  lista  designati  per il seggio ad assistere alle
operazioni.
  5.   Il  presidente  del  seggio  riceve,  da  parte  del  comitato
elettorale  circoscrizionale,  l'estratto del verbale di nomina degli
scrutatori,  le  designazioni dei rappresentanti di lista, un congruo
numero  di  urne,  gli  stampati  e  il  materiale  occorrenti per le
operazioni, nonche' copia autentica dell'elenco degli elettori, copia
dell'elenco  aggiunto  degli  elettori  ammessi  al voto dall'ufficio
consolare,  i  plichi  con le buste contenenti schede unitamente alla
comunicazione del numero di queste.
  6.  Il  presidente  procede  quindi alle operazioni di apertura dei
plichi  e  delle  buste  assegnate  al seggio dal comitato elettorale
circoscrizionale  e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A
tale  fine  il  presidente,  coadiuvato  dal  vice  presidente  e dal
segretario:
    a) accerta  se  il  numero  delle  buste  ricevute corrisponde al
numero  delle  buste  indicate  nella  lista  compilata  e consegnata
insieme alle buste medesime dal comitato elettorale circoscrizionale;
    b) accerta  contestualmente  se  le  buste ricevute provengono da
un'unica circoscrizione consolare;
    c) procede  successivamente  all'apertura di ciascuna delle buste
esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
      1)  accerta  se  la busta contiene il tagliando del certificato
elettorale  di  un  solo  elettore  e  la seconda busta contenente la
scheda con l'espressione del voto;
      2)  accerta  se  il  tagliando incluso nella busta appartiene a
elettore   incluso  nell'elenco  trasmesso  dal  comitato  elettorale
circoscrizionale;
      3)  accerta  se la busta contenente la scheda con l'espressione
del  voto e' chiusa, integra e non reca alcun segno di riconoscimento
e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
      4)  annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, la scheda
inclusa   in  una  busta  che  contiene  piu'  di  un  tagliando  del
certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu'
di  una  volta,  o  di  elettore non appartenente alla circoscrizione
consolare, o contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni
di  riconoscimento,  o la scheda inclusa nella medesima busta insieme
al  tagliando  o  al certificato elettorale, o non accompagnata nella
busta  esterna  ne' dal tagliando ne' dal certificato elettorale. Non
procede  ad annullare la scheda se il tagliando non e' stato staccato
dal  certificato elettorale ma e' incluso nella busta esterna, ovvero
nel  caso  in  cui  e'  incluso  nella  busta  esterna il certificato
elettorale privo del tagliando.
  7.  I  tagliandi  dei  certificati  elettorali  relativi alle buste
contenenti  schede  annullate  senza  procedere  allo  scrutinio sono
separati  dalle  buste  stesse  in  modo  tale  che non sia possibile
procedere  alla  identificazione  del voto. Dopo la conclusione delle
operazioni  preliminari  allo  scrutinio,  congiuntamente per tutti i
casi di annullamento, per i relativi elettori, uno dei componenti del
seggio  accerta  l'avvenuta  votazione  apponendo  la  propria  firma
accanto  al  nome  nell'apposita  colonna  della  lista  degli aventi
diritto  al voto. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui
al  precedente  periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle
buste inserite nell'urna.
 
          Note all'art. 22:
              -  Per  il testo dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
              -  Per  il  testo  dell'art.  22,  comma 1, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.