Art. 22. Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio 1. Ai fini dello scrutinio sono valide le buste pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni, anche se spedite oltre il termine previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge. 2. Il comitato elettorale circoscrizionale coordina gli interventi atti a individuare i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalita'. 3. Ai sensi dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, della legge, il presidente del comitato elettorale circoscrizionale costituisce, con apposito provvedimento, i seggi elettorali. In caso di ufficio consolare avente piu' di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra piu' seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare a un singolo seggio un numero di elettori inferiore a cento. 4. Il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni, nell'ora fissata dal comitato elettorale circoscrizionale, il presidente, o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominato. Il presidente invita inoltre i rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle operazioni. 5. Il presidente del seggio riceve, da parte del comitato elettorale circoscrizionale, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, le designazioni dei rappresentanti di lista, un congruo numero di urne, gli stampati e il materiale occorrenti per le operazioni, nonche' copia autentica dell'elenco degli elettori, copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare, i plichi con le buste contenenti schede unitamente alla comunicazione del numero di queste. 6. Il presidente procede quindi alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vice presidente e dal segretario: a) accerta se il numero delle buste ricevute corrisponde al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dal comitato elettorale circoscrizionale; b) accerta contestualmente se le buste ricevute provengono da un'unica circoscrizione consolare; c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni: 1) accerta se la busta contiene il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta contenente la scheda con l'espressione del voto; 2) accerta se il tagliando incluso nella busta appartiene a elettore incluso nell'elenco trasmesso dal comitato elettorale circoscrizionale; 3) accerta se la busta contenente la scheda con l'espressione del voto e' chiusa, integra e non reca alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata; 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, la scheda inclusa in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla circoscrizione consolare, o contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento, o la scheda inclusa nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale, o non accompagnata nella busta esterna ne' dal tagliando ne' dal certificato elettorale. Non procede ad annullare la scheda se il tagliando non e' stato staccato dal certificato elettorale ma e' incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui e' incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando. 7. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio sono separati dalle buste stesse in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto. Dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio, congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, uno dei componenti del seggio accerta l'avvenuta votazione apponendo la propria firma accanto al nome nell'apposita colonna della lista degli aventi diritto al voto. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.
Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28. - Per il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.