Art. 23. Operazioni di scrutinio 1. Completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, si procede alle operazioni di spoglio. A tale fine: a) il vice presidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto e la apre; b) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di essa e la consegna al segretario; c) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate in apposita cassetta. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale.