Art. 23.
                       Operazioni di scrutinio
  1.  Completata  l'apertura  delle  buste  esterne  e  l'inserimento
nell'urna  sigillata  di tutte le buste interne recanti la scheda con
l'espressione del voto, si procede alle operazioni di spoglio. A tale
fine:
    a) il vice presidente del seggio estrae successivamente dall'urna
ciascuna  delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del
voto e la apre;
    b) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul
retro di essa e la consegna al segretario;
    c) il  segretario  enuncia  ad alta voce i voti espressi e prende
nota  dei  voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi
le schede scrutinate in apposita cassetta.
  2.  Le  operazioni  di  cui  al  comma  1 sono compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta
menzione nel verbale.