Art. 24. V e r b a l i 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, nel verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, il numero delle buste esterne consegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale, il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate nonche' contestate e non assegnate, i risultati elettorali, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali proteste e reclami presentati nonche' le modalita' di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, e' letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista. 2. Il presidente del seggio accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede annullate senza procedere allo scrutinio, delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruita' dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale. 3. Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente gli esemplari del verbale, con allegati i prospetti di scrutinio, e tutti i documenti relativi alle operazioni del seggio, nonche', in plichi separati: a) le schede annullate; b) le schede bianche, le schede nulle; c) le schede contenenti voti contestati, avendo cura di tenere distinte le schede contenenti voti contestati e assegnati da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati; d) le schede valide; e) la lista degli elettori. 4. I plichi di cui al comma 3 sono recapitati, al termine delle operazioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato elettorale circoscrizionale. 5. Nel verbale delle operazioni elettorali, redatto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge, dal comitato elettorale circoscrizionale, sono inseriti i dati complessivi indicati al comma 1.