Art. 24.
                            V e r b a l i
  1.  Oltre  a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, nel verbale
del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, il
numero   delle  buste  esterne  consegnate  al  seggio  dal  comitato
elettorale  circoscrizionale, il numero delle schede valide, bianche,
nulle,   annullate  senza  procedere  allo  scrutinio,  contestate  e
assegnate nonche' contestate e non assegnate, i risultati elettorali,
il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali
proteste  e reclami presentati nonche' le modalita' di formazione dei
plichi  e  di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto
in  due esemplari, e' letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto
da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista.
  2. Il presidente del seggio accerta personalmente la corrispondenza
numerica  delle  cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il
numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede
bianche,  dei  voti  dichiarati  nulli,  delle schede annullate senza
procedere  allo  scrutinio,  delle schede contestate e assegnate e di
quelle  contestate  e  non  assegnate,  verificando la congruita' dei
dati,  e  dandone  pubblica  lettura  ed  espressa  attestazione  nel
verbale.
  3.  Compilato  il verbale, il presidente procede alla formazione di
un  plico  contenente  gli  esemplari  del  verbale,  con  allegati i
prospetti  di scrutinio, e tutti i documenti relativi alle operazioni
del seggio, nonche', in plichi separati:
    a) le schede annullate;
    b) le schede bianche, le schede nulle;
    c) le  schede  contenenti  voti contestati, avendo cura di tenere
distinte  le  schede contenenti voti contestati e assegnati da quelle
contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
    d) le schede valide;
    e) la lista degli elettori.
  4.  I  plichi  di  cui al comma 3 sono recapitati, al termine delle
operazioni,  dal  presidente  del  seggio  al presidente del comitato
elettorale circoscrizionale.
  5.  Nel  verbale  delle  operazioni  elettorali,  redatto, ai sensi
dell'articolo  22,  comma  1,  della  legge,  dal comitato elettorale
circoscrizionale,  sono inseriti i dati complessivi indicati al comma
1.