Art. 25.
                           Voti contestati
  1.  Entro  quarantotto  ore  dal  ricevimento  dei  plichi  di  cui
all'articolo  24,  comma  3,  il comitato elettorale circoscrizionale
procede,  per  ogni  seggio,  al riesame delle schede contenenti voti
contestati  e  provvisoriamente  non assegnati e, tenendo presenti le
annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in
proposito,  decide,  ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o
meno dei relativi voti.
  2. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono chiuse in
un  unico  plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato
elettorale,  e'  allegato al verbale di cui all'articolo 22, comma 1,
della legge.