Art. 26.
                       Ripartizione dei seggi
  1.  Compiute  le  operazioni  di  scrutinio, il comitato elettorale
circoscrizionale:
    a) determina il quoziente elettorale dividendo il totale dei voti
validi  riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati ai
sensi  dell'articolo  25,  comma  1,  per  il numero dei candidati da
eleggere  e  attribuisce  a  ogni  lista  tanti seggi quante volte il
quoziente  elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da
essa riportati;
    b) determina  la  cifra  individuale di ogni candidato sommando i
voti  di  preferenza  validi  ottenuti da ciascun candidato, compresi
quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
    c) determina  la  graduatoria  dei  candidati  di  ciascuna lista
secondo  le  rispettive  cifre  individuali, prevalendo, a parita' di
cifre individuali, l'ordine di presentazione nella lista.
  2.  I  seggi  eventualmente  restanti  dopo le operazioni di cui al
comma  1,  lettera a), sono successivamente attribuiti alle liste per
le  quali  le  divisioni  hanno  dato  i maggiori resti e, in caso di
parita'  di  resti, alla lista che ha ottenuto il piu' alto numero di
voti  validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non
hanno ottenuto alcun quoziente.