Art. 26. Ripartizione dei seggi 1. Compiute le operazioni di scrutinio, il comitato elettorale circoscrizionale: a) determina il quoziente elettorale dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per il numero dei candidati da eleggere e attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati; b) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando i voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1; c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo le rispettive cifre individuali, prevalendo, a parita' di cifre individuali, l'ordine di presentazione nella lista. 2. I seggi eventualmente restanti dopo le operazioni di cui al comma 1, lettera a), sono successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista che ha ottenuto il piu' alto numero di voti validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non hanno ottenuto alcun quoziente.