Art. 27.
                     Proclamazione degli eletti
  1.  Il  presidente  del  comitato  elettorale  circoscrizionale, in
conformita'  ai  risultati  accertati  dal  comitato stesso, proclama
eletti,  nei  limiti  dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e
seguendo  la  graduatoria prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera
c), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.