Art. 28. Impedimenti alle elezioni 1. Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo gli eventuali impedimenti di natura politica o sociale all'elezione del Comitato o dei Comitati. 2. Se gli impedimenti sono insorti in concomitanza con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22 della legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per gli italiani nel mondo, puo' disporre che le elezioni siano ripetute.
Nota all'art. 28: - Si riporta il testo degli articoli da 15 a 22 della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «Art. 15 (Indizione delle elezioni e liste elettorali). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione e' effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento. 2. L'indizione delle elezioni e' portata a conoscenza della collettivita' italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione. 3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettivita' composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila. 4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati. 5. Le firme di elettori che compaiono in piu' di una lista sono considerate nulle. 6. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003. Art. 16 (Comitato elettorale circoscrizionale). - 1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalita' prescritti dal regolamento di cui dell'art. 26. 2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, e' costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. 3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati. 4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'art. 26. 5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validita' delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei seggi elettorali. 6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Art. 17 (Stampa e invio del materiale elettorale). - 1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresi', per i casi di cui al comma 5. 2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione. 3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'art. 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto e il testo della presente legge. 4. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. 5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6. 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni e' redatto apposito verbale, che e' trasmesso al Ministero degli affari esteri. 9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003. Art. 18 (Espressione del voto). - 1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle. 2. Il voto e' nullo se non e' espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identita' dell'elettore. 3. Il voto di preferenza e' espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso. 4. L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. 5. Se il voto e' espresso a favore di piu' di una lista con l'indicazione di piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo e' nullo. Art. 19 (Costituzione dei seggi elettorali). - 1. Presso ciascun ufficio consolare e' costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. 2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio e' composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista. 3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio. 4. Quando uno scrutatore e' assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori. 5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennita' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 e' autorizzata, per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro. Art. 20 (Operazioni di scrutinio). - 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale. 2. Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. 3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. 4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonche' le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare le schede gia' scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle. Art. 21 (Ripartizione dei seggi). - 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. 2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere. 3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti. Art. 22 (Proclamazione degli eletti). - 1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che e' sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso. 2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto e' data con le stesse modalita' previste dall'art. 15, comma 2».