Art. 28.
                      Impedimenti alle elezioni
  1. Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla
base  delle  comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone al
Ministero  degli  affari  esteri  e  al Ministro per gli italiani nel
mondo   gli  eventuali  impedimenti  di  natura  politica  o  sociale
all'elezione del Comitato o dei Comitati.
  2.   Se   gli   impedimenti   sono   insorti  in  concomitanza  con
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui agli articoli da 15 a 22
della legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per
gli italiani nel mondo, puo' disporre che le elezioni siano ripetute.
 
          Nota all'art. 28:
              -  Si  riporta il testo degli articoli da 15 a 22 della
          legge 23 ottobre 2003, n. 286:
              «Art. 15 (Indizione delle elezioni e liste elettorali).
          -  1.  Salvo quanto previsto dall'art. 23, le elezioni sono
          indette  dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del
          termine  di  scadenza  del  precedente comitato. In caso di
          scioglimento  anticipato,  l'indizione  e' effettuata entro
          trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
              2.  L'indizione  delle elezioni e' portata a conoscenza
          della  collettivita'  italiana mediante affissione all'albo
          consolare,  circolari  informative  e  l'uso  di ogni altro
          mezzo di informazione.
              3.  Entro  i  trenta  giorni  successivi alla indizione
          delle  elezioni  possono  essere  presentate  le  liste dei
          candidati,  sottoscritte  da  un  numero  di  elettori  non
          inferiore  a  cento  per  le  collettivita'  composte da un
          numero  di  cittadini  italiani  fino a cinquantamila, ed a
          duecento  per  quelle  composte  da  un numero di cittadini
          italiani superiore a cinquantamila.
              4.  I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco
          aggiornato   di  cui  all'art.  5,  comma  1,  della  legge
          27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
              5.  Le  firme  di elettori che compaiono in piu' di una
          lista sono considerate nulle.
              6. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa
          di 1.675.371 euro per l'anno 2003.
              Art. 16 (Comitato elettorale circoscrizionale). - 1. Le
          liste  dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio
          elettorale   istituito   presso   gli   uffici   consolari,
          presieduto    dal   capo   dell'ufficio   o   da   un   suo
          rappresentante,  che  le  accetta  nei termini e secondo le
          modalita' prescritti dal regolamento di cui dell'art. 26.
              2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste,
          e'  costituito,  sempre  presso  gli  uffici  consolari, un
          comitato  elettorale  circoscrizionale  presieduto dal capo
          dell'ufficio o da un suo rappresentante.
              3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte
          i candidati.
              4.  I  membri  del comitato elettorale circoscrizionale
          sono  nominati,  tra gli aventi diritto al voto nell'ambito
          della  circoscrizione,  dal capo dell'ufficio consolare, su
          designazione   dei   presentatori   delle   liste  e  delle
          associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e
          secondo  le  modalita'  stabilite  nel  regolamento  di cui
          all'art. 26.
              5.   Il  comitato  elettorale  circoscrizionale  ha  il
          compito  di  controllare  la  validita' delle firme e delle
          liste  presentate,  di  costituire  i  seggi elettorali, di
          nominare  i  presidenti  dei  seggi  e  gli  scrutatori, di
          sovrintendere   e   di  coadiuvare  l'attivita'  dei  seggi
          elettorali.
              6.     Le    decisioni    del    comitato    elettorale
          circoscrizionale  sono valide se adottate a maggioranza dei
          componenti;  in  caso  di  parita',  prevale  il  voto  del
          presidente.
              Art. 17 (Stampa e invio del materiale elettorale). - 1.
          Sulla  base  delle  istruzioni  fornite dal Ministero degli
          affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del
          materiale  elettorale da inserire nel plico di cui al comma
          3 e provvede, altresi', per i casi di cui al comma 5.
              2.  Le  schede sono di carta consistente e comprendono,
          con  la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate
          in ordine di presentazione.
              3.  Non  oltre  venti giorni prima della data stabilita
          per  le  votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori
          di  cui  all'art.  13  il  plico  contenente il certificato
          elettorale,  la  scheda  e  la  relativa  busta e una busta
          affrancata   recante   l'indirizzo  dell'ufficio  consolare
          competente;  il  plico contiene, altresi', un foglio con le
          indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto e il
          testo della presente legge.
              4.  Un  plico non puo' contenere i documenti elettorali
          di piu' di un elettore.
              5.  Gli  elettori  di  cui  al presente articolo che, a
          quattordici  giorni  dalla  data delle votazioni, non hanno
          ricevuto  al  proprio  domicilio il plico di cui al comma 3
          possono  farne  richiesta  al  capo dell'ufficio consolare;
          questi,  all'elettore  che  si presenta personalmente, puo'
          rilasciare,  previa  annotazione  su  apposito registro, un
          altro  certificato  elettorale munito di apposito sigillo e
          una  seconda  scheda  elettorale  che  deve comunque essere
          inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6.
              6.  Una  volta  espresso  il  proprio voto sulla scheda
          elettorale,  l'elettore  introduce  nell'apposita  busta la
          scheda,   sigilla   la  busta,  la  introduce  nella  busta
          affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato
          elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la
          spedisce  non  oltre  il  decimo  giorno precedente la data
          stabilita  per  le  votazioni.  Le schede e le buste che le
          contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
              7.  Sono  considerate valide ai fini dello scrutinio le
          buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore
          24 del giorno stabilito per le votazioni.
              8.  I  responsabili  degli  uffici consolari provvedono
          all'incenerimento  delle  schede pervenute dopo la scadenza
          del  termine  di  cui al comma 7 e di quelle stampate per i
          casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
          e'  redatto apposito verbale, che e' trasmesso al Ministero
          degli affari esteri.
              9.   Per   l'attuazione   del   presente   articolo  e'
          autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.
              Art.  18  (Espressione  del voto). - 1. L'elettore vota
          tracciando  un  segno  sul contrassegno corrispondente alla
          lista  da  lui  prescelta  o comunque sul rettangolo che lo
          contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della
          lista da lui votata, puo' esprimere un numero di preferenze
          non  superiore  ad  un  terzo dei candidati da eleggere. Le
          preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
              2.  Il  voto  e' nullo se non e' espresso sull'apposita
          scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identita'
          dell'elettore.
              3.  Il voto di preferenza e' espresso mediante un segno
          tracciato  a  fianco del nome del candidato prescelto o con
          l'indicazione del nome stesso.
              4. L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla
          stessa  lista vale quale votazione della lista anche se non
          sia stato espresso il voto di lista.
              5. Se il voto e' espresso a favore di piu' di una lista
          con   l'indicazione   di   piu'  preferenze  per  candidati
          appartenenti  ad  una  soltanto  di  tali  liste,  il  voto
          medesimo e' nullo.
              Art.  19  (Costituzione  dei  seggi  elettorali).  - 1.
          Presso  ciascun  ufficio  consolare e' costituito un seggio
          elettorale  per  ogni  cinquemila  elettori residenti nella
          circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle
          operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli
          elettori.
              2.  Il  comitato  elettorale  circoscrizionale,  almeno
          dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i
          seggi  elettorali  e  nomina  i  presidenti  dei  seggi. Il
          segretario  del  seggio e' scelto, prima dell'insediamento,
          dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano tra
          gli  scrutatori.  Ciascun seggio e' composto, oltre che dal
          presidente  e  dal  segretario, dagli scrutatori, in numero
          non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
              3.  Gli  scrutatori  sono nominati tra gli elettori non
          candidati,  almeno  dieci  giorni prima delle elezioni, dal
          comitato  elettorale  circoscrizionale,  nell'ambito  delle
          designazioni  effettuate dai presentatori delle liste o, in
          mancanza, d'ufficio.
              4.   Quando   uno   scrutatore   e'   assente  all'atto
          dell'insediamento   del   seggio,   il   presidente  nomina
          scrutatore uno degli elettori.
              5.  Ai  presidenti  dei  seggi,  ai  segretari  e  agli
          scrutatori  spetta  un'indennita' stabilita con decreto del
          Ministro  degli  affari esteri, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze.
              6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 e' autorizzata, per
          l'anno  2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di
          775.000 euro.
              Art.  20 (Operazioni di scrutinio). - 1. L'assegnazione
          delle  buste  contenenti  le  schede  ai  singoli  seggi e'
          effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
              2.  Per  le modalita' delle operazioni di scrutinio, si
          osservano,  in  quanto  applicabili, le disposizioni recate
          dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
              3.  Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge
          o  controverso,  si  osservano,  in  quanto applicabili, le
          disposizioni  del testo unico delle leggi recanti norme per
          la  elezione  della  Camera dei deputati, di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
          successive modificazioni.
              4.  Il  comitato elettorale circoscrizionale procede al
          riesame   delle   schede   contenenti   voti  contestati  e
          provvisoriamente  non  assegnati  e,  tenendo  presenti  le
          annotazioni  riportate a verbale nonche' le contestazioni e
          i  reclami  presentati,  decide  sull'assegnazione dei voti
          stessi.
              5.  Al  di  fuori  delle  ipotesi di cui al comma 4, il
          comitato  elettorale  circoscrizionale non puo' riesaminare
          le schede gia' scrutinate dal seggio elettorale e le schede
          da questo dichiarate nulle.
              Art.  21  (Ripartizione dei seggi). - 1. Ciascuna lista
          ha   diritto  a  tanti  seggi  quante  volte  il  quoziente
          elettorale  risulta contenuto nel numero dei voti validi da
          essa riportati.
              2.  Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra
          i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
              3.  I  seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste
          che hanno riportato i maggiori resti.
              Art.  22 (Proclamazione degli eletti). - 1. Il comitato
          elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello
          scrutinio,  procede  alla proclamazione degli eletti e alla
          redazione  del  verbale delle operazioni elettorali, che e'
          sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
              2.  La  comunicazione  dell'avvenuta  conclusione delle
          operazioni di voto e' data con le stesse modalita' previste
          dall'art. 15, comma 2».