Art. 29.
                      Prima seduta del Comitato
  1.  La  prima  seduta  del Comitato ha luogo non oltre il ventesimo
giorno successivo alla data stabilita per le votazioni.
  2.  La prima seduta del Comitato e' convocata dal capo dell'ufficio
consolare   ai   sensi   dell'articolo  13,  comma  4,  del  presente
regolamento.
  3. Il Comitato e' presieduto, nella prima seduta, dal membro che ha
ottenuto  la  piu'  elevata  cifra individuale. In caso di parita' di
cifre individuali la seduta e' presieduta dal piu' anziano di eta'.
  4.  Il  segretario  provvisorio  e'  il  membro  piu'  giovane  del
Comitato.
  5.  Il  Comitato,  prima  di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
anche  se  non e' stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione
degli  eletti  ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo
8,  comma  1,  della  legge,  nonche'  dell'articolo  6  del presente
regolamento  e  dichiara  la  ineleggibilita'  di  essi  se  sussiste
qualcuna  delle  cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
indicata dall'articolo 7 del presente regolamento.
  6.  Il  Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 10, com-ma 1, della
legge,  il  presidente,  che  assume la carica immediatamente dopo la
proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.
  7.  Eletto  il  presidente,  si  procede,  a  maggioranza semplice,
all'elezione  del  segretario  di  cui all'articolo 4, comma 2, della
legge.
  8.  Il Comitato procede quindi all'elezione dell'esecutivo ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge.
 
          Note all'art. 29:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10, comma 1, della
          legge 23 ottobre 2003, n. 286:
              «1.   Nella   prima   seduta,  il  comitato  elegge  il
          presidente  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi componenti.
          Quando  nessun  candidato raggiunge tale maggioranza, nella
          seduta  successiva  e'  eletto  presidente  ilcandidato che
          ottiene  il  maggior numero di voti. In caso di parita', e'
          eletto  il  candidato  che ha ottenuto il maggior numero di
          preferenze  nell'elezione  del  comitato.  Tale  numero  e'
          determinato  dalla somma del numero di voti riportati dalla
          lista  a  cui  apparteneva  il  candidato  con quello delle
          preferenze riportate individualmente».
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «2. La segreteria del comitato e' affidata con incarico
          gratuito a un membro del comitato stesso».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11, comma 1, della
          legge 23 ottobre 2003, n. 286:
              «1.  Il  comitato  elegge  un  esecutivo composto da un
          numero  di  membri  non  superiore  ad  un  quarto dei suoi
          componenti.  Per  tale elezione, ciascun componente dispone
          di  un  numero  di preferenze non superiore a due terzi del
          numero di membri dell'esecutivo da eleggere».