Art. 29. Prima seduta del Comitato 1. La prima seduta del Comitato ha luogo non oltre il ventesimo giorno successivo alla data stabilita per le votazioni. 2. La prima seduta del Comitato e' convocata dal capo dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del presente regolamento. 3. Il Comitato e' presieduto, nella prima seduta, dal membro che ha ottenuto la piu' elevata cifra individuale. In caso di parita' di cifre individuali la seduta e' presieduta dal piu' anziano di eta'. 4. Il segretario provvisorio e' il membro piu' giovane del Comitato. 5. Il Comitato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non e' stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 8, comma 1, della legge, nonche' dell'articolo 6 del presente regolamento e dichiara la ineleggibilita' di essi se sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 7 del presente regolamento. 6. Il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 10, com-ma 1, della legge, il presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta. 7. Eletto il presidente, si procede, a maggioranza semplice, all'elezione del segretario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge. 8. Il Comitato procede quindi all'elezione dell'esecutivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «1. Nella prima seduta, il comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva e' eletto presidente ilcandidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del comitato. Tale numero e' determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «2. La segreteria del comitato e' affidata con incarico gratuito a un membro del comitato stesso». - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «1. Il comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere».