Art. 3.
                   Compiti e funzioni del Comitato
  1.  I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati
dal Presidente o da persona da lui delegata.
  2.  Le  riunioni  congiunte  di  cui all'articolo 2, comma 3, della
legge,  sono  convocate,  previa intesa, o dall'autorita' consolare o
dal  Comitato.  Alla  convocazione e' unito l'ordine del giorno ed e'
allegata la documentazione utile all'esame dei relativi argomenti.
  3.  I  pareri e le proposte di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
e)  ed  f),  della  legge,  sono  formulate dal Comitato entro trenta
giorni  dalla  richiesta, anche nel corso delle riunioni congiunte di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge.
  4.  Le  richieste  di  contributo  di  cui all'articolo 2, comma 4,
lettera  g),  della  legge  devono  pervenire  all'ufficio  consolare
corredate  dal  bilancio  consuntivo  dell'esercizio  precedente, dal
bilancio  preventivo  e  da una relazione illustrante il programma di
attivita'.  Entro  quindici  giorni  il  capo  dell'ufficio consolare
comunica  tali  richieste  al  presidente  del Comitato. Il Comitato,
appositamente    convocato,   formula,   entro   trenta   giornidalle
comunicazioni  di  cui  al  precedente  periodo, il proprio parere in
proposito,  del  quale  da'  immediata  comunicazione scritta al capo
dell'ufficio consolare.
  5.  Il  capo  dell'ufficio  consolare  comunica  al  presidente del
Comitato  le  richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera   h),  della  legge  prima  che  queste  siano  inoltrate  al
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri.  Il  Comitato,  appositamente  convocato,
formula,  entro  trenta giorni dalla comunicazione, il proprio parere
in  proposito,  del quale da' immediata comunicazione scritta al capo
dell'ufficio consolare.
  6.  I  Comitati  non  elettivi  con  funzioni  consultive  previsti
dall'articolo  23,  comma  3,  della  legge  esercitano tali funzioni
nell'ambito delle materie previste dall'articolo 2 della legge.
  7.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 5, della legge, i patronati
operanti  nella  circoscrizione  consolare che ricevono contributi da
parte  dello  Stato  presentano al Comitato un rapporto sulla propria
attivita' entro il 30 novembre di ogni anno.
 
          Note all'art. 3:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «Art.  2 (Compiti e funzioni del Comitato) - 1. Ciascun
          comitato,  anche  attraverso studi e ricerche, contribuisce
          ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e
          civile  della  propria  comunita'  di  riferimento  e  puo'
          presentare       contributi       alla       rappresentanza
          diplomatico-consolare  utili  alla  definizione  del quadro
          programmatico  degli  interventi  nel Paese in cui opera. A
          tale  fine ciascun comitato promuove, in collaborazione con
          l'autorita'  consolare,  con  le regioni e con le autonomie
          locali,  nonche' con enti, associazioni e comitati operanti
          nell'ambito   della   circoscrizione  consolare,  opportune
          iniziative  nelle  materie  attinenti  alla  vita sociale e
          culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei
          giovani,  alle  pari opportunita', all'assistenza sociale e
          scolastica,   alla  formazione  professionale,  al  settore
          ricreativo,  allo  sport  e al tempo libero della comunita'
          italiana  residente  nella circoscrizione. Ciascun comitato
          opera per la realizzazione di tali iniziative.
              2.  Nell'ambito  delle  materie  di  cui  al  comma  1,
          l'autorita'  consolare e il Comitato assicurano un regolare
          flusso   di   informazioni   circa  le  attivita'  promosse
          nell'ambito  della  circoscrizione  consolare  dallo  Stato
          italiano,  dalle  regioni,  dalle province autonome e dagli
          altri   enti   territoriali   italiani,  nonche'  da  altre
          istituzioni e organismi.
              3.   L'autorita'   consolare  e  il  Comitato  indicono
          riunioni  congiunte  per  l'esame  di iniziative e progetti
          specifici,   ritenuti  di  particolare  importanza  per  la
          comunita' italiana.
              4.  Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti
          locali   e   delle   norme   di  diritto  internazionale  e
          comunitario,   al   fine  di  favorire  l'integrazione  dei
          cittadini  italiani  nella societa' locale e di mantenere i
          loro  legami  con la realta' politica e culturale italiana,
          nonche'  per  promuovere  la diffusione della storia, della
          tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
                a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei
          diritti  e degli interessi dei cittadini italiani residenti
          nella  circoscrizione  consolare,  con particolare riguardo
          alla  difesa  dei  diritti  civili  garantiti ai lavoratori
          italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli
          Paesi;
                b) collabora   con   l'autorita'  consolare  ai  fini
          dell'osservanza  dei  contratti di lavoro e dell'erogazione
          delle  provvidenze  accordate  dai Paesi ove il Comitato ha
          sede a favore dei cittadini italiani;
                c) segnala  all'autorita'  consolare del Paese ove il
          Comitato   ha   sede   le  eventuali  violazioni  di  norme
          dell'ordinamento  locale,  internazionale e comunitario che
          danneggiano  cittadini  italiani,  eventualmente assumendo,
          nei  limiti  consentiti  dallo stesso ordinamento, autonome
          iniziative  nei  confronti delle parti sociali. L'autorita'
          consolare  riferisce  al Comitato la natura e l'esito degli
          interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
                d) redige   una  relazione  annuale  sulle  attivita'
          svolte,   da  allegare  al  rendiconto  consuntivo,  e  una
          relazione  annuale  programmatica,  da allegare al bilancio
          preventivo di cui all'art. 3;
                e) esprime  pareri  sulle  iniziative che l'autorita'
          consolare  intende  intraprendere  nelle  materie di cui al
          comma 1;
                f) formula     proposte    all'autorita'    consolare
          nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di
          delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;
                g) esprime  parere  obbligatorio, entro trenta giorni
          dalla  richiesta, sulle documentate richieste di contributo
          che  enti  e  organismi associativi, che svolgono attivita'
          sociali,  assistenziali,  culturali  e  ricreative a favore
          della  collettivita'  italiana,  rivolgono al Governo, alle
          regioni ed alle province autonome;
                h) esprime  parere  obbligatorio, entro trenta giorni
          dalla    richiesta,    sui   contributi   accordati   dalle
          amministrazioni    dello   Stato   ai   locali   mezzi   di
          informazione.
              5.   L'autorita'   consolare  e  il  Comitato  ricevono
          periodicamente    informazioni    sulle    linee   generali
          dell'attivita'  svolta  nella  circoscrizione consolare dai
          patronati  di  cui  alla  legge  30 marzo 2001, n. 152, nel
          rispetto della normativa nazionale e locale.
              6.  Il  Comitato  adotta  un  regolamento  interno  che
          disciplina  la  propria  organizzazione  e  le modalita' di
          funzionamento».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 23, comma 3, della
          legge 23 ottobre 2003, n. 286:
              «3.  L'autorita'  consolare  di  una circoscrizione ove
          risiedono meno di tremila cittadini italiani puo' istituire
          Comitati   con   funzioni   consultive   da  esercitare  in
          conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2. Tali
          Comitati  sono  composti  da almeno cinque e da non piu' di
          dodici  esponenti  della  comunita'  italiana,  tra i quali
          eleggono   il   proprio  presidente,  in  conformita'  alla
          normativa relativa ai comitati eletti».