Art. 3. Compiti e funzioni del Comitato 1. I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati dal Presidente o da persona da lui delegata. 2. Le riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, sono convocate, previa intesa, o dall'autorita' consolare o dal Comitato. Alla convocazione e' unito l'ordine del giorno ed e' allegata la documentazione utile all'esame dei relativi argomenti. 3. I pareri e le proposte di cui all'articolo 2, comma 4, lettere e) ed f), della legge, sono formulate dal Comitato entro trenta giorni dalla richiesta, anche nel corso delle riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge. 4. Le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), della legge devono pervenire all'ufficio consolare corredate dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attivita'. Entro quindici giorni il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al presidente del Comitato. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giornidalle comunicazioni di cui al precedente periodo, il proprio parere in proposito, del quale da' immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare. 5. Il capo dell'ufficio consolare comunica al presidente del Comitato le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge prima che queste siano inoltrate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalla comunicazione, il proprio parere in proposito, del quale da' immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare. 6. I Comitati non elettivi con funzioni consultive previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge esercitano tali funzioni nell'ambito delle materie previste dall'articolo 2 della legge. 7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge, i patronati operanti nella circoscrizione consolare che ricevono contributi da parte dello Stato presentano al Comitato un rapporto sulla propria attivita' entro il 30 novembre di ogni anno.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «Art. 2 (Compiti e funzioni del Comitato) - 1. Ciascun comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunita' di riferimento e puo' presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun comitato promuove, in collaborazione con l'autorita' consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonche' con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunita', all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita' italiana residente nella circoscrizione. Ciascun comitato opera per la realizzazione di tali iniziative. 2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attivita' promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonche' da altre istituzioni e organismi. 3. L'autorita' consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunita' italiana. 4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella societa' locale e di mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana, nonche' per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato: a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi; b) collabora con l'autorita' consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani; c) segnala all'autorita' consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorita' consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni; d) redige una relazione annuale sulle attivita' svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'art. 3; e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita' consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1; f) formula proposte all'autorita' consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale; g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome; h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. 5. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attivita' svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale. 6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento». - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «3. L'autorita' consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani puo' istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non piu' di dodici esponenti della comunita' italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformita' alla normativa relativa ai comitati eletti».