Art. 32.
           Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare
  1. Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, all'articolo 12,
comma   2,   e  all'articolo  23,  comma  4,  della  legge,  il  capo
dell'ufficio  consolare  puo'  essere rappresentato dal funzionario o
impiegato   destinato   a  sostituirlo  nella  reggenza  dell'ufficio
consolare  ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
 
          Nota all'art. 32:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 48 del decreto del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
              «Art.  48  (Reggenza  di  ufficio  consolare  di  prima
          categoria).  - In caso di assenza o di impedimento del capo
          di  un  ufficio  consolare  di  prima  categoria  assume la
          reggenza   il  funzionario  piu'  elevato  in  grado  della
          carriera diplomatica.
              In  caso  di  mancanza  in  loco  di  funzionario della
          carriera  diplomatica,  e  constatata la non convenienza di
          provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della
          predetta   carriera,  il  Ministro  puo'  disporre  che  la
          reggenza  sia assunta dal funzionario piu' elevato in grado
          della  carriera  direttiva  amministrativa eventualmente in
          servizio presso l'ufficio.
              Il  funzionario  che  assume  la  reggenza  esercita, a
          titolo  provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo
          dell'ufficio.
              Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo
          dell'ufficio  o,  in  difetto, dalla missione diplomatica o
          dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere
          direttive,  le  sue  funzioni  possono  essere  limitate  a
          particolari materie o atti».