Art. 32. Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare 1. Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 23, comma 4, della legge, il capo dell'ufficio consolare puo' essere rappresentato dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Nota all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: «Art. 48 (Reggenza di ufficio consolare di prima categoria). - In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di prima categoria assume la reggenza il funzionario piu' elevato in grado della carriera diplomatica. In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro puo' disporre che la reggenza sia assunta dal funzionario piu' elevato in grado della carriera direttiva amministrativa eventualmente in servizio presso l'ufficio. Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio. Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dalla missione diplomatica o dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni possono essere limitate a particolari materie o atti».