Art. 33. Soluzione delle controversie 1. In caso di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 24 della legge, il parere richiesto dal Ministero degli affari esteri all'autorita' consolare, al segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero e ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nello Stato ove opera il Comitato e' espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24 della legge e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio avente sede in Roma. La procedura di composizione in via amministrativa prevista dall'articolo 24 della legge deve essere esperita preliminarmente.
Nota all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «Art. 2 (Soluzione delle controversie). - 1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorita' consolare, il segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il comitato».