Art. 33.
                    Soluzione delle controversie
  1.  In  caso di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo
24 della legge, il parere richiesto dal Ministero degli affari esteri
all'autorita'   consolare,   al  segretario  generale  del  Consiglio
generale degli italiani all'estero e ai membri del Consiglio generale
degli italiani all'estero residenti nello Stato ove opera il Comitato
e' espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
  2.  Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24 della
legge  e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale del Lazio avente sede in Roma. La procedura di composizione
in  via  amministrativa  prevista  dall'articolo  24 della legge deve
essere esperita preliminarmente.
 
          Nota all'art. 33:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  della  legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «Art.  2  (Soluzione  delle  controversie). - 1. Per la
          soluzione   delle  controversie  relative  all'applicazione
          delle  disposizioni di cui alla presente legge, il comitato
          interessa  la  Direzione  generale competente del Ministero
          degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta
          un provvedimento definitivo, sentita l'autorita' consolare,
          il  segretario  generale  del  CGIE e i componenti del CGIE
          residenti nello Stato ove opera il comitato».