Art. 34.
                   Esenzione dai diritti consolari
  1.   Gli   atti   rilasciati   dagli   uffici   consolari  ai  fini
dell'applicazione  della  legge  sono  esenti  da  qualsiasi  diritto
consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
 
          Nota all'art. 34:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 59 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio  1967,  n.  200
          (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
              «Art.  59  (Adeguamento  di  voci  della  tariffa). - I
          diritti  stabiliti in una o piu' voci della tariffa possono
          essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo
          di  reciprocita',  con  decreto del Ministro per gli affari
          esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.
              Il  Ministro  per  gli  affari esteri puo', con proprio
          decreto,  disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti
          stabiliti  nella  tariffa  limitatamente  a quelle voci che
          presentino  un  piu'  diretto  interesse  per  i lavoratori
          residenti all'estero e per i loro familiari.
              Il  Ministro  per gli affari esteri, qualora per motivi
          di   convenienza  internazionale  o  nazionale  ravvisi  la
          opportunita'  di  agevolare  l'ingresso di non cittadini in
          Italia,   puo'  disporre  che  alcuni  atti  o  vidimazioni
          consolari  siano  rilasciati  mediante pagamento di diritti
          inferiori  a  quelli  stabiliti  nella  tariffa od anche in
          esenzione dai diritti stessi».