Art. 34. Esenzione dai diritti consolari 1. Gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Nota all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari): «Art. 59 (Adeguamento di voci della tariffa). - I diritti stabiliti in una o piu' voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocita', con decreto del Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro. Il Ministro per gli affari esteri puo', con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino un piu' diretto interesse per i lavoratori residenti all'estero e per i loro familiari. Il Ministro per gli affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la opportunita' di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, puo' disporre che alcuni atti o vidimazioni consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi».