Art. 4.
                   Finanziamenti annuali disposti
                  dal Ministero degli affari esteri
  1.  L'erogazione  del  finanziamento  entro  il  primo quadrimestre
dell'anno,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 6,  della  legge,  e'
subordinata   alla   corretta   presentazione   della  documentazione
contabile  preventiva  e consuntiva del Comitato, che e' trasmessa al
Ministero   degli   affari   esteri,  tramite  il  capo  dell'ufficio
consolare,  in  duplice  esemplare  (originale  e copia autenticata),
datata,  firmata  dal  presidente del Comitato ai sensi dell'articolo
10, comma 3, della legge e vistata dall'ufficio consolare competente.
  2. Le verifiche previste dall'articolo 3, comma 7, della legge sono
effettuate   a   cura   della   rappresentanza  diplomatico-consolare
competente,  ai  sensi  degli  articoli 37, ultimo comma, e 45, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e  successive  modificazioni.  Dette  verifiche  possono  essere
effettuate  direttamente  dagli  organi  preposti del Ministero degli
affari esteri.
  3.  Entro  quindici  giorni  dalla  prima  seduta  del Comitato, la
documentazione   contabile   e   amministrativa   e'  consegnata  dal
presidente  che  cessa dalla carica al nuovo titolare. Della consegna
e' redatto un verbale di consistenza.
 
          Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «6.  In  presenza  dei presupposti di cui al comma 3, i
          finanziamenti  sono  erogati  entro  il  primo quadrimestre
          dell'anno.  Essi  sono  determinati  in  misura adeguata ad
          assicurare  la  funzionalita'  dei  servizi,  sulla base di
          criteri  che  tengano  conto  del  numero dei componenti il
          Comitato,   della   consistenza  numerica  delle  comunita'
          italiane,  dell'estensione  territoriale  in  cui agisce il
          Comitato,  nonche'  della realta' socio-economica del Paese
          in cui il Comitato opera».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10, comma 3, della
          legge 23 ottobre 2003, n. 286:
              «3.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dall'ordinamento
          locale,  il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale del
          Comitato.  Egli  convoca  il Comitato almeno una volta ogni
          quattro  mesi  e  quando lo richiede per iscritto almeno un
          terzo dei suoi componenti, ovvero 1'autorita' consolare».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «7.  I  libri  contabili  e  la relativa documentazione
          amministrativa  di  giustificazione,  concernenti l'impiego
          dei  finanziamenti  disposti  dal  Ministero  degli  affari
          esteri  e  dagli  enti  pubblici  italiani,  sono  tenuti a
          disposizione  della  competente  autorita'  consolare,  per
          eventuali verifiche».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 37, ultimo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
              «La  Missione  diplomatica  esercita altresi' azione di
          coordinamento  e,  nei  casi  previsti,  di  vigilanza o di
          direzione   dell'attivita'   di  uffici  ed  enti  pubblici
          italiani,   operanti   nel   territorio   dello   Stato  di
          accreditamento».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 45, primo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18, e successive modificazioni:
              «L'ufficio  consolare  svolge,  nell'ambito del diritto
          internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
                proteggere  gli  interessi  nazionali  e  tutelare  i
          cittadini e i loro interessi;
                assicurare  gli  adempimenti idonei all'esercizio del
          diritto  di  voto da parte dei cittadini italiani residenti
          all'estero;
                provvedere   alla   tutela  dei  lavoratori  italiani
          particolarmente  per quanto concerne le condizioni di vita,
          di lavoro e di sicurezza sociale;
                favorire  le  attivita'  educative,  assistenziali  e
          sociali  nella  collettivita'  italiana nonche' promuovere,
          assistere,  coordinare  e,  nei  casi previsti dalla legge,
          vigilare  l'attivita'  delle  associazioni, delle camere di
          commercio, degli enti italiani;
                stimolare  nei  modi  piu'  opportuni  ogni attivita'
          economica  interessante l'Italia, curando in particolare lo
          sviluppo degli scambi commerciali;
                sviluppare le relazioni culturali».