Art. 5.
                    Sede provvisoria del Comitato
  1.  In  occasione  della  prima  istituzione  del Comitato, il capo
dell'ufficio  consolare si adopera per il reperi-mento di una sede in
cui  il  Comitato possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso
reperisca  la sede definitiva ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della
legge.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
          23 ottobre 2003, n.286:
              «1. L'autorita' consolare collabora con il Comitato per
          il reperimento della sede».