Art. 5. Sede provvisoria del Comitato 1. In occasione della prima istituzione del Comitato, il capo dell'ufficio consolare si adopera per il reperi-mento di una sede in cui il Comitato possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della legge.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n.286: «1. L'autorita' consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede».