Art. 7.
               Verifica della condizione degli eletti
  1.  Il  Comitato  giudica  delle  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita' dei propri membri.
  2. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni  previste  come causa di ineleggibilita', ovvero esista al
momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle
condizioni  di  incompatibilita' previste, il Comitato la contesta al
membro interessato.
  3.  Il  membro  del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute
o di incompatibilita'.
  4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al  comma  3,  il  Comitato  delibera  definitivamente  e, se ritiene
sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita
a  rimuoverla  o  ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica
che  intende  conservare.  Se  il  membro  non  vi  provvede  entro i
successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto.
  5.   Contro   la   deliberazione   adottata   e'   ammesso  ricorso
giurisdizionale al tribunale di Roma.
  6.  Nel  giorno  successivo,  la  deliberazione e' depositata nella
segreteria   del   Comitato  e  notificata,  entro  i  cinque  giorni
successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.
  7.  Le  deliberazioni  di cui al presente articolo sono adottate di
ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.