Art. 8.
                       Comitato dei presidenti
  1.  La  prima  riunione del Comitato dei presidenti successiva alle
elezioni  e' convocata dall'ambasciatore entro sei mesi dalla data di
svolgimento delle medesime.
  2.  Il  Comitato dei presidenti elegge il coordinatore tra i propri
membri.  Viene  eletto  colui  che  al primo scrutinio ha ottenuto il
maggior numero di voti.