Art. 8. Comitato dei presidenti 1. La prima riunione del Comitato dei presidenti successiva alle elezioni e' convocata dall'ambasciatore entro sei mesi dalla data di svolgimento delle medesime. 2. Il Comitato dei presidenti elegge il coordinatore tra i propri membri. Viene eletto colui che al primo scrutinio ha ottenuto il maggior numero di voti.