Art. 9.
                Membri stranieri di origine italiana
  1. Ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge, possono far parte del
Comitato  i  cittadini  stranieri  di  origine  italiana per parte di
almeno  uno  dei  genitori  fino  al  quarto  grado in linea retta di
ascendenza.   L'accertamento   del  requisito  compete  all'autorita'
consolare.
  2. Nella  prima  seduta,  il Comitato, sulla base della lista delle
associazioni operanti nella circoscrizione consolare da almeno cinque
anni,  fornita  per  l'occasione  dall'ufficio consolare, chiede alle
associazioni  medesime  di designare entro trenta giorni un numero di
cittadini  stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al
numero  dei membri da cooptare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge.
  3.  Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, il numero delle
preferenze  espresse  da  ciascun  membro del Comitato e' arrotondato
all'unita' inferiore.
  4.  Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa
le procedure entro trenta giorni dalle designazioni di cui al comma 2
e  comunque  non  oltre  la  data  di  diramazione della convocazione
dell'assemblea  prevista  per l'elezione dei rappresentanti del Paese
al  Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo
13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.
  5.  Ai  membri  cooptati  si  applica  l'articolo 5, comma 4, della
legge.
 
          Note all'art. 9:
              -    Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «Art.  7  (Membri  stranieri di origine italiana). - 1.
          Oltre  ai  membri  eletti  di  cittadinanza italiana di cui
          all'art.   5,   possono   far   parte   del  Comitato,  per
          cooptazione,  i  cittadini stranieri di origine italiana in
          misura  non  eccedente  un terzo dei componenti il Comitato
          eletto.
              2.  Al  fine  di  cui al comma 1, le associazioni delle
          comunita'   italiane   che   operano  nella  circoscrizione
          consolare  da  almeno  cinque  anni e che sono regolarmente
          iscritte   nell'albo   dell'autorita'   consolare,   previa
          verifica   del   Comitato,  designano,  in  conformita'  ai
          rispettivi  statuti,  un  numero  di cittadini stranieri di
          origine  italiana complessivamente pari ad almeno il doppio
          dei membri da cooptare.
              3.   Ciascun   componente   del  Comitato  eletto  puo'
          esprimere,  a  scrutinio  segreto,  un numero di preferenze
          pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
              4.  Sono  eletti  coloro  che riportano almeno la meta'
          piu'  uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede
          successivamente alla elezione di cui all'art. 11, comma 1».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge
          6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni:
              «Art.  13.  -  1.  I membri di cui all'art. 4, comma 2,
          sono  eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai
          componenti  dei  COMITES  regolarmente costituiti nei Paesi
          indicati  nella  tabella  allegata alla presente legge e da
          rappresentanti  delle associazioni delle comunita' italiane
          in  numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei
          COMITES  per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi
          transoceanici,   tenendo   conto   dei   requisiti  fissati
          dall'art.  4  e  delle  modalita'  previste  nelle forme di
          attuazione  di  cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul
          piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.
              2.  La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire
          600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno
          per  impossibilita'  di  indire  le  elezioni,  puo' essere
          utilizzata nel successivo anno finanziario».
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «4.  Non  sono  eleggibili  i  dipendenti  dello  Stato
          italiano  che prestano servizio all'estero, ivi compresi il
          personale a contratto, nonche' coloro che detengono cariche
          istituzionali  e  i loro collaboratori salariati. Non sono,
          altresi',   eleggibili   gli   amministratori  e  i  legali
          rappresentanti di enti gestori di attivita' scolastiche che
          operano  nel territorio del Comitato e gli amministratori e
          i  legali  rappresentanti dei comitati per l'assistenza che
          ricevono finanziamenti pubblici».