Art. 9. Membri stranieri di origine italiana 1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge, possono far parte del Comitato i cittadini stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al quarto grado in linea retta di ascendenza. L'accertamento del requisito compete all'autorita' consolare. 2. Nella prima seduta, il Comitato, sulla base della lista delle associazioni operanti nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, fornita per l'occasione dall'ufficio consolare, chiede alle associazioni medesime di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge. 3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, il numero delle preferenze espresse da ciascun membro del Comitato e' arrotondato all'unita' inferiore. 4. Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa le procedure entro trenta giorni dalle designazioni di cui al comma 2 e comunque non oltre la data di diramazione della convocazione dell'assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni. 5. Ai membri cooptati si applica l'articolo 5, comma 4, della legge.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «Art. 7 (Membri stranieri di origine italiana). - 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'art. 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto. 2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunita' italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorita' consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformita' ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. 3. Ciascun componente del Comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare. 4. Sono eletti coloro che riportano almeno la meta' piu' uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'art. 11, comma 1». - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni: «Art. 13. - 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalita' previste nelle forme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo. 2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilita' di indire le elezioni, puo' essere utilizzata nel successivo anno finanziario». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonche' coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresi', eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attivita' scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici».