Art. 3. 
 
      Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali
di cui all'articolo 1, comma 1,  il  quale,  decidendo  di  avvalersi
della AUSL per gli adempimenti di registrazione  degli  animali  alla
Banca  Dati  Nazionale  (BDN),  ometta  di  inviare  alla  competente
autorita'  la  cedola  identificativa  relativa  a   ciascun   codice
auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi dei Regolamenti (CE)
n. 2629/97 e n. 1760/2000, delle disposizioni di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437,  e  del  decreto
dei Ministri della salute e delle politiche agricole e  forestali  in
data 31 gennaio 2002, entro sette giorni dall'apposizione dei  marchi
auricolari di cui all'articolo 1, e' soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00  euro  per
ogni capo. La stessa sanzione si applica al detentore che,  decidendo
di  registrare  direttamente   le   comunicazioni   di   nascita   ed
importazione da Paesi terzi alla BDN,  non  rispetti  il  termine  di
sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari o non rispetti le
procedure  a  tale  fine  stabilite  nel  manuale  operativo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto  dei  Ministri  della  salute  e
delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002. In caso
di  reiterazione  delle  violazioni  del  presente  comma,  a   norma
dell'articolo  8-bis  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   e
successive modificazioni, la sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'
raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il  detentore  che  sposti
dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui  all'articolo
1, comma 1, senza che lo  stesso  sia  accompagnato  dal  passaporto,
ovvero, nel caso di animale di meno di quattro settimane di  eta'  il
cui ombelico sia del tutto cicatrizzato,  senza  che  lo  stesso  sia
accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore o,  nel  caso
di invio al macello, il gestore del macello che ometta di inviare  il
passaporto all'autorita' competente entro sette giorni dalla data del
decesso  dell'animale  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a  1.500,00  euro  per  ogni
capo. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di  cui
al comma 3 si applica al titolare dello stabilimento di  macellazione
che non adempie agli obblighi di cui all'articolo  8,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,  n.  437,  e
dell'articolo 8  del  decreto  dei  Ministri  della  salute  e  delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  sanzione  di  cui  al
comma 3 si applica  al  detentore  che  ha  provveduto  ad  esportare
l'animale  in  un  Paese  terzo  e  che  non  invia   il   passaporto
all'autorita' competente del luogo ove e' avvenuta l'esportazione. 
  6. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  detentore  degli
animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di  istituire  il
registro aziendale di  cui  ai  Regolamenti  (CE)  n.  2629/97  e  n.
1760/2000 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00  euro
a 18.000,00 euro. 
  7. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  detentore  degli
animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di  compilare  in
ogni sua  parte  ed  aggiornare  il  registro  aziendale  di  cui  ai
regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo  le  modalita'  di
cui all'articolo 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1996, n.  317,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 
  8. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  detentore  degli
animali, ad eccezione del trasportatore,  che  ometta  di  comunicare
all'autorita' competente entro sette giorni tutti i  movimenti  degli
animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa  l'uscita  per
la macellazione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 7, comma
18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.  437,
e dell'articolo 7, commi 10 e 11,  del  decreto  dei  Ministri  della
salute e delle politiche agricole e  forestali  in  data  31  gennaio
2002,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. 
  9. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  detentore  degli
animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare  il
passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14, decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre  2000,  n.  437,  all'arrivo  di  ciascun
animale nell'azienda e prima  della  sua  partenza,  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro  a
600,00 euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui
al comma 8 si applica al detentore degli animali di cui  all'articolo
1, comma 1, ad eccezione del trasportatore, che ometta di  notificare
la morte dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca  dati
di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio  1999,  n.  196,
secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 9, lettera e),  del
decreto dei Ministri  della  salute  e  delle  politiche  agricole  e
forestali in data 3l gennaio 2002. 
  11. Il detentore che ometta di presentare entro  due  giorni  dalla
scoperta  denuncia  di  furto  o   smarrimento   del   documento   di
identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui
all'articolo 1, comma 1, ovvero  dei  marchi  auricolari  in  proprio
possesso, e' soggetto al pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro. 
 
          Note all'art. 3:
              - Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi
          note alle premesse.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.
              - Per  il  decreto  dei  Ministri  della salute e delle
          politiche  agricole  e  forestali  in data 31 gennaio 2002,
          vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 2, cosi' recita:
              «2.  Le  procedure operative di attuazione del presente
          decreto  sono  predisposte dal comitato di cui all'art. 15,
          in   apposito   manuale   operativo   da   emanarsi   entro
          quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
          decreto,  a cura del Ministero della salute e del Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali.  Nelle  procedure
          operative  sono  determinate,  tra l'altro, le modalita' di
          accreditamento  dei  soggetti  abilitati a registrare nella
          BDN.».
              - Per  la  legge  24 novembre  1981,  n.  689, e l'art.
          8-bis, vedi note all'art. 2.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 8,
          comma 1, cosi' recita:
              «1.  Il responsabile dello stabilimento di macellazione
          preventivamente registrato nella BDN:
                a) comunica   alla   BDN   e   contestualmente,   ove
          esistente,  alla banca dati regionale, per via informatica,
          entro   sette   giorni   dalla   macellazione,   tutte   le
          informazioni   relative   ai  capi  macellati,  cosi'  come
          definite nel manuale operativo;
                b) provvede,    sotto    controllo    del    servizio
          veterinario,  alla  distruzione dei marchi auricolari degli
          animali macellati.».
              - Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi
          note alle premesse.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          30 aprile  1996, n. 317, vedi note alle premesse. L'art. 3,
          cosi' recita:
              «Art.  3  (Registro  aziendale e informazioni). - 1. Il
          detentore   deve   tenere  presso  l'azienda  un  registro,
          intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate
          progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario
          competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.
              2.  Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina
          e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
                a) il  numero  di  animali  presenti  nell'azienda  e
          l'indicazione,   per   ciascun   animale,  del  marchio  di
          identificazione, del sesso e della categoria;
                b) tutte  le  nascite,  tutti  i  decessi  e  tutti i
          movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e
          della  data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio
          di  identificazione; tale registrazione e' effettuata entro
          tre giorni dall'evento.
              3.  Il registro di cui al comma 1, per la specie suina,
          deve recare almeno le seguenti informazioni:
                a) il  numero degli animali presenti nell'azienda con
          l'indicazione  del  relativo  marchio  di identificazione e
          della categoria;
                b) tutte  le  nascite,  tutti  i  decessi  e  tutti i
          movimenti  con menzione della loro origine o destinazione e
          della  data  dell'evento, indicando in ogni caso il marchio
          di  identificazione, tale registrazione e' effettuata entro
          tre  giorni  dall'evento,  salvo  che  per  le nascite, che
          possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.
              4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e
          caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
                a) il  numero  totale  di ovini e di caprini presenti
          nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;
                b) almeno   ogni  novanta  giorni,  il  numero  degli
          animali  femmine  presenti  che abbiano raggiunto l'eta' di
          dodici mesi o abbiano figliato;
                c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con
          l'indicazione  di  origine o destinazione, categoria e data
          dell'avvenuta movimentazione.
              5.   A   richiesta  dell'associazione  interessata,  il
          Ministero della sanita' attiva la procedura comunitaria per
          il  riconoscimento di un sistema di registrazione basato su
          un'identificazione  individuale per i riproduttori di razza
          pura  o  ibridi della specie suina iscritti rispettivamente
          al libro genealogico e al registro degli ibridi.
              6.  Il  registro  di cui al comma 1 puo' sostituire gli
          altri  registri  di  azienda  previsti  dalle  disposizioni
          vigenti   in  materia  veterinaria  e  zootecnica,  purche'
          riporti   tutte   le   informazioni   richieste   da   tali
          disposizioni.
              7.  I  detentori  di  animali  sono obbligati a fornire
          all'autorita'   competente,   che   ne   faccia  richiesta,
          informazioni    sull'origine,    sull'identificazione   ed,
          eventualmente,  sulla destinazione degli animali posseduti,
          detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
              8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti
          da  o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire
          all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, e'
          temporaneamente  detentore degli animali, uno dei documenti
          di  accompagnamento  previsti  dalle  disposizioni  vigenti
          contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i
          marchi di identificazione.
              9.  L'operatore  di  cui al comma 8, per adempiere agli
          obblighi  di  cui  al  comma  2,  lettera a), e al comma 3,
          lettera  a),  puo'  utilizzare  i  documenti  ricevuti  dal
          detentore di cui al medesimo comma 8.
              10.  I  registri  e  le informazioni di cui al presente
          articolo, nonche' copia del documento di accompagnamento di
          cui  all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti
          a   disposizione   dell'autorita'   competente  che  ne  fa
          richiesta per un periodo di cinque anni.».
              - Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi
          note alle premesse.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7,
          comma 18, cosi' recita:
              «18.  Il  detentore  di animali della specie bovina, ad
          eccezione  del trasportatore, comunica, entro sette giorni,
          al   servizio  veterinario  dell'azienda  unita'  sanitaria
          locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli
          animali  in  arrivo  e  in  partenza dall'azienda, compresa
          l'uscita  per la macellazione, tramite la consegna di copia
          del  modello di dichiarazione di provenienza degli animali,
          di  cui  all'allegato  IV  del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.».
              - Per  il  decreto  dei  Ministri  della salute e delle
          politiche  agricole  e  forestali del 31 gennaio 2002, e di
          note alle premesse. L'art. 7, commi 10 e 11, cosi' recita:
              «10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione
          in  entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per
          la macellazione entro sette giorni dall'evento.
              11.   Il  detentore  puo'  registrare  direttamente  le
          comunicazioni  di  cui  al  comma  10  nella BDN secondo le
          procedure  operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il
          detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale
          movimentato,  al  servizio veterinario della azienda unita'
          sanitaria   locale   competente,  entro  sette  giorni,  la
          documentazione  prevista  nel  manuale  operativo,  per  la
          successiva registrazione in BDN.».
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7,
          comma 14, cosi' recita:
              «14.  Il  detentore  completa,  all'arrivo  di  ciascun
          animale,  il  passaporto  inserendo la data di introduzione
          nell'azienda  o  allevamento, il proprio codice aziendale e
          la propria firma.».
              - Per  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e
          l'art. 12, vedi note all'art. 2.
              - Per  il  decreto  dei  Ministri  della salute e delle
          politiche  agricole  e  forestali  in data 31 gennaio 2002,
          vedi  note  alle  premesse.  L'art. 7, comma 9, lettera e),
          cosi' recita:
              «9. Il detentore:
                a)-d) (omissis);
                e) comunica  la morte di un animale, ove non provveda
          direttamente,    inviando   il   passaporto   al   servizio
          veterinario    dell'azienda    unita'    sanitaria   locale
          competente,  entro sette giorni dalla data del decesso, per
          la successiva registrazione nella banca dati nazionale;».