Art. 3. Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale, decidendo di avvalersi della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla Banca Dati Nazionale (BDN), ometta di inviare alla competente autorita' la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. La stessa sanzione si applica al detentore che, decidendo di registrare direttamente le comunicazioni di nascita ed importazione da Paesi terzi alla BDN, non rispetti il termine di sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari o non rispetti le procedure a tale fine stabilite nel manuale operativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002. In caso di reiterazione delle violazioni del presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di meno di quattro settimane di eta' il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore o, nel caso di invio al macello, il gestore del macello che ometta di inviare il passaporto all'autorita' competente entro sette giorni dalla data del decesso dell'animale e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 3 si applica al titolare dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 8 del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non invia il passaporto all'autorita' competente del luogo ove e' avvenuta l'esportazione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire il registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui ai regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorita' competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 8 si applica al detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro sette giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 9, lettera e), del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 3l gennaio 2002. 11. Il detentore che ometta di presentare entro due giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero dei marchi auricolari in proprio possesso, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro.
Note all'art. 3: - Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. - Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 2, cosi' recita: «2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte dal comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nelle procedure operative sono determinate, tra l'altro, le modalita' di accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN.». - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, e l'art. 8-bis, vedi note all'art. 2. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 8, comma 1, cosi' recita: «1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione preventivamente registrato nella BDN: a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, cosi' come definite nel manuale operativo; b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.». - Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi note alle premesse. L'art. 3, cosi' recita: «Art. 3 (Registro aziendale e informazioni). - 1. Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso. 2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni: a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della categoria; b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione e' effettuata entro tre giorni dall'evento. 3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina, deve recare almeno le seguenti informazioni: a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria; b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione e' effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto. 4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni: a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno; b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'eta' di dodici mesi o abbiano figliato; c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione. 5. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della sanita' attiva la procedura comunitaria per il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente al libro genealogico e al registro degli ibridi. 6. Il registro di cui al comma 1 puo' sostituire gli altri registri di azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purche' riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni. 7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorita' competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati. 8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, e' temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione. 9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), puo' utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8. 10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonche' copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorita' competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.». - Per i regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 18, cosi' recita: «18. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni, al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia del modello di dichiarazione di provenienza degli animali, di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.». - Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, e di note alle premesse. L'art. 7, commi 10 e 11, cosi' recita: «10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento. 11. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 10 nella BDN secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione in BDN.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 14, cosi' recita: «14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto inserendo la data di introduzione nell'azienda o allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma.». - Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e l'art. 12, vedi note all'art. 2. - Per il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 9, lettera e), cosi' recita: «9. Il detentore: a)-d) (omissis); e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale;».