Art. 12. (L) Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario 1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L). 2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. (L). 3. L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo 15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. (L).