Art. 15. (L) Costituzione di vincoli 1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L). 2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).