Art. 18. (L)
      Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
  1. I  titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono
essere  accettati  tutte le volte che, per disposizioni legislative o
regolamentari,  siano  richieste  prestazioni  o  prescritti depositi
cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
  2.  Il  prezzo  dovuto  per  la  vendita  di  beni  del  patrimonio
immobiliare  ovvero  di  partecipazioni  dello  Stato,  dei quali sia
disposta  la  dismissione  ai  sensi delle disposizioni vigenti, puo'
essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
  3.  Il  Ministro  stabilisce,  con proprio decreto, le categorie di
titoli  di  Stato  di  cui al comma 1 e le modalita' di computo degli
stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).