Art. 19. (L)
                     Conservazione dei documenti
  1.  I documenti prodotti restano in deposito presso la Direzione, a
giustificazione  delle  operazioni eseguite, per un periodo di cinque
anni. (L).
  2.  Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le
contabilita'  dei  pagamenti, la Direzione ha facolta' di eliminare i
relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).