Art. 19. (L) Conservazione dei documenti 1. I documenti prodotti restano in deposito presso la Direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L). 2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilita' dei pagamenti, la Direzione ha facolta' di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).