Art. 2. (L-R)
                             Definizioni
  1. Nel presente decreto si intendono per:
    a) strumenti   finanziari:   gli  strumenti  finanziari  previsti
dall'articolo  1,  comma  2, lettere b) e d), del decreto legislativo
24 febbraio   1998,   n.   58,   riguardante  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
    b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
    c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
    d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
    e) Capo  del  debito  pubblico:  Dirigente  generale  capo  della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
    f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
    g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e
lungo termine emessi in euro;
    h) debito  pubblico  estero:  titoli  emessi  in  valuta e quelli
emessi secondo le medesime modalita' procedurali;
    i) Fondo:  conto  detenuto  presso la Banca d'Italia e denominato
«Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
    l) Conto:   «disponibilita'   del   Tesoro  per  il  servizio  di
tesoreria»;
    m) titoli  di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato,
a  breve,  medio  e  lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie
dello  Stato  S.p.a.  riconosciuti  come  debiti dello Stato ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    n) titoli:  documenti, certificati o scritture, anche nelle forme
di  iscrizioni  contabili  rappresentativi  di  diritti  su strumenti
finanziari;
    o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
    p) intermediari:  i soggetti che sono intestatari di conti presso
la  societa'  di  gestione  accentrata  e  tramite  i  quali  possono
esercitarsi  i  diritti  patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di
trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto
di gestione accentrata;
    q) ridenominazione:  rideterminazione  in  euro  dei valori degli
strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale;
    r) societa'  di  gestione  accentrata:  le  societa'  di gestione
aventi  sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono
in  via  prevalente  o  esclusiva  servizi  di gestione accentrata di
strumenti finanziari;
    s) societa'  di  gestione MTS: societa' per il mercato dei titoli
di Stato -- M.T.S. - S.p.a.;
    t) capitale  sociale:  l'ammontare  del  capitale  sociale  della
societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
    u) sistemi:   i  sistemi  di  gestione  accentrata  di  strumenti
finanziari;
    v) separazione   cedolare:   l'operazione  di  separazione  della
componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
    z) mantello:  il  valore  di  rimborso  del  titolo privato delle
componenti cedolari;
    aa) ricostituzione  del  titolo:  l'operazione di riunione con il
mantello  delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate
da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
    bb) valute  aderenti:  valute  degli  Stati  aderenti  all'Unione
economica e monetaria. (L-R).