Art. 22. (L)
                   Interruzione della prescrizione
  1.  La  prescrizione  puo'  essere  interrotta  nei  modi e con gli
effetti indicati dal codice civile, nonche' mediante semplice domanda
o  altro  atto  valevole  a  dimostrare  la  volonta' dell'istante di
conservare il proprio diritto. (L).
  2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal
giorno  in cui risultino pervenuti alla Direzione ovvero ad uno degli
uffici  che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di
ricevere  domande  per  operazioni  su titoli di debito pubblico o di
provvedere al pagamento degli interessi. (L).