Art. 3. (L)
                              Emissione
  1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del
bilancio  di  previsione  dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in
ogni  anno  finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al
Tesoro:
    a) di effettuare, nel limite annualmente stabilito dalla legge di
approvazione  del  bilancio  di previsione dello Stato, operazioni di
indebitamento  sul  mercato interno o estero nelle forme di strumenti
finanziari  a  breve,  medio  e lungo termine indicandone l'ammontare
nominale,  il tasso di interesse o i criteri per la determinazione di
esso,  la  durata,  l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema del
collocamento e ogni altra caratteristica e modalita', ivi compresa la
facolta'  di  stipulare  convenzioni  con  la  Banca d'Italia, con la
societa'   di   gestione   accentrata  dei  titoli  di  Stato  e  con
intermediari   finanziari   italiani   ed  esteri,  nonche'  il  foro
competente  e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle
predette operazioni d'indebitamento;
    b) di   disporre,   per   promuovere   l'efficienza  dei  mercati
finanziari,  l'emissione  temporanea  di tranches di prestiti vigenti
attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre
in  uso  nei  mercati;  tali  operazioni,  in considerazione del loro
carattere  transitorio,  non  modificano  la consistenza dei relativi
prestiti  e  danno  luogo alla movimentazione di un apposito conto di
tesoreria;   i   conseguenti   effetti  finanziari  vengono  imputati
all'entrata  del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del
debito  fluttuante.  Con  le stesse modalita' si provvede sul mercato
interbancario  ad  operazioni  di prestito di strumenti finanziari di
cui alla lettera a);
    c) di  procedere,  ai  fini  della  ristrutturazione  del  debito
pubblico  interno  ed  estero,  al  rimborso anticipato dei titoli, a
trasformazioni  di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche' a
sostituzione  tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L).
  2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro
puo'  derogare  alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei
limiti dei criteri determinati nel comma 1.