Art. 44. (L)
            Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
   1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo
per  l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo   le   modalita'   previste  dal  presente  testo  unico,  la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L).
  2.  L'amministrazione  del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al
Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
    a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
    b) dal Ragioniere generale dello Stato;
    c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
    d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
  3.  Il  Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al
conto  consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla
gestione  del  Fondo  non  si  applicano  le disposizioni della legge
25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).