Art. 45. (L)
                        Conferimenti al Fondo
  1. Sono conferiti al Fondo:
    a) i  titoli  di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne
definisce  le  categorie e le modalita' di computo, corrisposti dagli
acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio
immobiliare  ovvero  di  partecipazioni  dello  Stato,  dei quali sia
disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
    b) gli  altri  proventi  relativi  alla vendita di partecipazioni
dello   Stato;  da  tali  proventi  sono  escluse  in  ogni  caso  le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei
limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
    d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
    e) i   proventi   derivanti   da   donazioni  o  da  disposizioni
testamentarie,  comunque  destinate  al conseguimento delle finalita'
del Fondo;
    f) i  proventi  derivanti  dalla vendita di attivita' mobiliari e
immobiliari  confiscate dall'autorita' giudiziaria e corrispondenti a
somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;
    g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a
valere  sull'autorizzazione  di  cui  all'articolo  3, comma 5, della
legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L).
  2.  Gli  importi  relativi  ai  conferimenti  di  cui  al  comma  1
affluiscono   ad   appositi   capitoli   dello  stato  di  previsione
dell'entrata  per  essere  riassegnati  allo  stato di previsione del
Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
  3.  Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. (L).