Art. 45. (L) Conferimenti al Fondo 1. Sono conferiti al Fondo: a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalita' di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti; b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi; d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero; e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalita' del Fondo; f) i proventi derivanti dalla vendita di attivita' mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorita' giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione; g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L). 2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo. 3. Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (L).