Art. 46. (L)
       Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato
  1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
    a) per  il  caso  previsto  alla lettera a) dell'articolo 45, per
l'equivalente  riduzione  della  consistenza  dei  titoli di Stato in
circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
    b) con  riferimenti  alle  lettere  b),  c),  d),  e),  f)  e  g)
dell'articolo  45,  nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso
dei  titoli  che  vengono  a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995,
nonche'  per  l'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  possedute da
societa'  delle  quali  il  Tesoro sia unico azionista, ai fini della
loro dismissione. (L).
  2.  Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per
il  tramite  della  Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette  operazioni  sono  esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del
regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.
(L).
  3.   Sulle   giacenze  del  Fondo  la  Banca  d'Italia  corrisponde
semestralmente  un  tasso  di interesse pari a quello medio dei buoni
ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L).
  4.  Al  Fondo  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 6. (L).