Art. 46. (L) Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato 1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo: a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi; b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L). 2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. (L). 3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L). 4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L).