Art. 47. (L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo 1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L). 2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).