Art. 47. (L)
              Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
  1.  I  titoli  di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non
possono  essere  incassati  ne'  negoziati e sono portati a riduzione
della consistenza del debito. (L).
  2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla
Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).