Art. 5. (L)
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
                    per il servizio di tesoreria
  1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo
al Ministero. (L).
  2.  Il  debito  intrattenuto  sul  conto  corrente  presso la Banca
d'Italia  per  il  servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del
mese  in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al
comma  3,  viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto
di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro
30  giorni  in  titoli  di  Stato,  per un importo corrispondente, da
assegnare  alla  Banca  d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con
cedola  annuale.  La  durata ed il piano di ammortamento dei predetti
titoli  sono  stabiliti  dal  Ministro  con  il  relativo  decreto di
emissione. (L).
  3.  Entro  un  mese  dalla  data  di  entrata in vigore della legge
26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli
da  collocare  presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno
30.000  miliardi  di  lire  (euro  15.493.706.973).  I  titoli  hanno
rendimenti  corrispondenti  a  quelli  di mercato. Il netto ricavo e'
iscritto  all'entrata  del  bilancio  statale  ed  e'  riassegnato ad
apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere
versato  in  un  conto  transitorio  presso  la Banca d'Italia, a cui
corrisponde  un  interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per
interessi  derivante  dall'emissione  dei  titoli  di cui al presente
comma. (L).
  4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene
trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato
«Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria» e utilizzato
per  assicurare  il  regolare  svolgimento del servizio medesimo. Sul
predetto  conto  vengono  giornalmente  registrate  le  operazioni di
introito  e  di  pagamento  connesse  con  il servizio di tesoreria e
utilizzate  per  assicurare  il  regolare  svolgimento  del  servizio
medesimo. (L).
  5. Sul  predetto  conto  la  Banca  d'Italia,  all'inizio  di  ogni
semestre,  corrisponde  un  interesse uguale al tasso medio dei buoni
ordinari  del  tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del
Ministro,  viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico
della   Banca   d'Italia,   idoneo  ad  assicurare  la  compensazione
dell'onere  dipendente  dallo  scarto tra il tasso anzidetto e quello
relativo  ai  titoli  di  cui  al  comma 3, fino al loro rimborso. Il
Ministro  e'  autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca
d'Italia,  ad  assumere  direttamente  la  gestione,  nell'ambito del
servizio  di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e
a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 marzo 1991, n. 104. (L).
  6. Sul  conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
o  altre  misure  cautelari.  Non  sono  altresi'  ammessi sequestri,
pignoramenti,  opposizioni  o  altre misure cautelari notificati alla
Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato
risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di
tale  collocamento  non  ancora  affluito al predetto conto. Gli atti
compiuti  in violazione della presente norma sono nulli e la nullita'
deve  essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano
pertanto  alcun  onere  di  accantonamento sulle giacenze del conto e
sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).
  7.  Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo
del  conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi
di  lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del
comma  9,  il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo, entro i
tre  mesi  successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere
utilizzate  in  modo  duraturo  per  la  copertura del fabbisogno del
Tesoro.  Non  dovra'  comunque  essere  superato il limite massimo di
emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente
testo  unico.  Ove  il saldo di fine mese del conto risulti inferiore
del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro
15.493.706.973),  il  Ministro  entro  il 5 del mese successivo, deve
inviare  al  Parlamento  una relazione sulle cause dell'insufficienza
del  saldo  e  sugli  eventuali  provvedimenti correttivi; qualora il
saldo  risulti,  per  tre  mesi consecutivi, inferiore all'importo di
30.000  miliardi  di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il
mese   successivo   deve   esporre   al  Parlamento  le  cause  della
insufficienza   del   saldo   medesimo,   indicando   gli   eventuali
provvedimenti correttivi. (L).
  8.  Il  conto  non  puo'  presentare  saldi a debito del Ministero.
Qualora  alla  chiusura  giornaliera  della  contabilita' della Banca
d'Italia  dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca
lo  scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di
sconto,  ne  da'  immediata  comunicazione al Ministro e non effettua
ulteriori  pagamenti  per  il  servizio di tesoreria fino a quando il
debito non risulti estinto. (L).
  9.  Qualora  il  fabbisogno  del  settore  statale  risulti, in due
esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del
1992,  il  Ministro puo', con proprio decreto, procedere a modificare
l'importo  di cui al comma 7 . Il Ministro puo' altresi', con proprio
decreto,  procedere  ad  una  diminuzione  dell'anzidetto  importo in
relazione  ad  una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili
tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L).