Art. 57. (L-R)
Rimborso  dei  titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di
                        lire (euro 2.582,28)
  1.
  2.  Qualora  i  titoli  siano intestati ad enti o societa' oppure a
persone  fisiche  che non abbiano la libera disponibilita' dei propri
beni,  il  rimborso  del capitale ha luogo su domanda del titolare, o
degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
  3.  Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma
qualora la volonta' di rimborsare risulti espressa mediante:
    a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
    b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
    c) dichiarazione   resa   presso   la   Direzione   o  presso  un
dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
  4.
  5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere
chieste  alla  Direzione  o,  fuori  dalla  sua sede, ai dipartimenti
provinciali del Ministero. (L).
  6.  Il  presente  articolo si applica anche qualora sia previsto il
pagamento di premi. (L).