Art. 58. (L)
                       Liberazione dei vincoli
  1. Ai  fini  del  rimborso,  lo  svincolo  dei titoli nominativi di
capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28),
sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o
superiore  a  cinque  milioni  di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad
altro vincolo, si esegue:
    a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma
autenticata  ovvero  in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma
3, lettere a), b) e c);
    b) per provvedimento dell'autorita' competente;
    d) per  sentenza,  passata  in  giudicato,  che  espressamente ne
ordini la cancellazione;
    e) quando  il  diritto  inerente  al  vincolo  si  consolida o si
confonde col diritto di proprieta' del titolo;
    f) quando  e'  decorso  il  termine  o  e'  cessata  la causa del
vincolo,  salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge
o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).