Art. 58. (L) Liberazione dei vincoli 1. Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue: a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma 3, lettere a), b) e c); b) per provvedimento dell'autorita' competente; d) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione; e) quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si confonde col diritto di proprieta' del titolo; f) quando e' decorso il termine o e' cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).