Art. 59. (L) Cancellazione del vincolo di usufrutto 1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte: a) se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario; b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione; c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio; d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di cinque anni. (L). 2. Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la prescrizione. (L).