Art. 59. (L)
               Cancellazione del vincolo di usufrutto
  1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di
consolidamento  o  di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della
parte:
    a) se  l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato
di morte dell'usufruttuario;
    b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento
che comprovi essere venuta meno la condizione;
    c)  se  l'usufrutto  e'  a  favore  di  un ente, allo scadere del
trentennio;
    d)  per  prescrizione,  quando  non  siano  stati  richiesti  gli
interessi nel corso di cinque anni. (L).
  2.  Per  il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque
anni   decorre  dal  giorno  in  cui  puo'  essere  fatta  valere  la
prescrizione. (L).