Art. 62. (L)
                    Successione aperta all'estero
    1.  Se  la  successione del titolare si sia aperta all'estero, il
diritto   a  succedere  si  prova  con  i  documenti  indicati  negli
articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  puo'  essere  formata  innanzi  al console italiano o
sostituita  da  equivalente  documento probatorio, redatto ai termini
della legge del luogo. (L).
  2.  Nel  caso  in  cui  le  dichiarazioni  sostitutive  di cui agli
articoli precedenti   siano   presentate   da  cittadini  dell'Unione
europea,  si  applicano  le stesse modalita' previste per i cittadini
italiani. (L).
  3.  Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della
successione  deve  essere  fornita  con  i documenti prescritti dalla
legge  nazionale  del  defunto,  ovvero, se si tratti di apolide, con
quelli  della  legge  del  luogo  di ultima residenza. In aggiunta ai
documenti   medesimi,  la  Direzione  puo'  chiedere  un  certificato
dell'autorita'  consolare,  che  attesti  la  regolarita'  formale  e
sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).