Art. 63. (L)
                      Provvedimento giudiziale
  1.  In  sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61,
puo'  essere  prodotto  un decreto, emesso in camera di consiglio dal
tribunale   del   luogo   di  apertura  della  successione,  con  cui
espressamente   si   attribuiscano   i   titoli  a  chi  di  ragione,
determinando,  qualora  piu'  siano  gli  assegnatari,  la  quota  di
ciascuno.  Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto
deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
  2.  La  Direzione  puo'  chiedere  direttamente all'amministrazione
giudiziaria  che  la  prova della successione sia fornita nella forma
indicata  nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi
che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).