Art. 64. (L)
                  Successione di eredi del titolare
  1.  Se,  oltre  al  titolare,  sia  deceduto alcuno degli eredi, la
dichiarazione    sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   indicata
nell'articolo  60  puo' essere unica, purche' tutte le successioni si
siano  aperte  nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono
attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
  2.  Qualora  le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di
Tribunali  diversi,  il  decreto  di  cui all'articolo 63 puo' essere
emesso  dal  tribunale  del  luogo  nel  quale si e' aperta una delle
successioni.  Occorre  il  decreto della Corte di appello di Roma, se
alcuna  delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia
il  tribunale  che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i
passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).