Art. 65. (L)
                          Legato di specie
  1. Il  legatario  puo'  ottenere,  senza  intervento dell'erede, il
rimborso  di  titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque
milioni  di  lire  (euro  2.582,28) che gli siano stati espressamente
attribuiti  dal  testatore,  purche'  presenti  i  titoli  stessi e i
documenti relativi alla successione. (L).
  2. Nel  caso  pero'  di  smarrimento, sottrazione o distruzione dei
titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura
di  ammortamento  se non documenti che era legittimamente in possesso
di essi. (L).