Art. 65. (L) Legato di specie 1. Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione. (L). 2. Nel caso pero' di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi. (L).