Art. 67. (L)
                Riscossione di capitali con reimpiego
  1.  Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche
incapaci o di capacita' limitata sono considerate, a norma del codice
civile,   atti   di   riscossione   di  capitale,  sempre  che  siano
accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).
  2. Le  stesse  operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti
parte  di  patrimoni  amministrati  da  curatori  a  norma del codice
civile,  nonche  titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare,
ovvero  correlativamente  ipotecati  a  garanzia,  sempre  che  siano
accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti
considerate  come  atti  di  riscossione  di  capitale e, ove occorra
l'autorizzazione  giudiziale,  questa  puo'  essere data dal pretore.
(L).