Art. 68. (L) Titoli al portatore 1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. (L). 2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel territorio nazionale, o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di Stato o di provvedere al pagamento degli interessi, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore della Direzione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L). 3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L). 4. In tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al tasso legale vigente. (L). 5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L). 6. L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi. (L).