Art. 68. (L)
                         Titoli al portatore
  1.  I  titoli  al  portatore  sono  a  rischio e pericolo di chi li
possiede. (L).
  2.  Non  si  rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di
titoli  al  portatore  smarriti,  sottratti o distrutti. Tuttavia chi
abbia  denunciato  alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel
territorio  nazionale,  o  all'estero,  hanno  facolta'  di  ricevere
domande  per  operazioni  su  titoli  di  Stato  o  di  provvedere al
pagamento  degli  interessi,  lo  smarrimento,  la  sottrazione  o la
distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della
data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di
prescrizione  e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria
a  favore  della  Direzione,  chiederne  il  pagamento,  con apposita
istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
  3.  Qualora  sia  decorso  il termine di prescrizione, senza che il
titolo   risulti   rimborsato,   il   termine  per  la  presentazione
dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).
  4.  In  tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle
cedole,  si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al
tasso legale vigente. (L).
  5.   In   nessun   caso  sono  ammessi  sequestri,  impedimenti  od
opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L).
  6.  L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario
dei  titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di
essi. (L).