Art. 69. (L)
                Opposizione su iscrizioni nominative
  1.  Le  iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi
di:
    a) smarrimento,    sottrazione   o   distruzione   del   relativo
certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
    b) controversia sul diritto a succedere;
    c) fallimento del titolare;
    d) controversia  od  esecuzione  per  effetto  della ipoteca o di
altro  vincolo  annotati  sulle  iscrizioni. Le iscrizioni nominative
possono  essere  soggette  a  sequestro,  impedimento  od  esecuzione
forzata  solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di
vincolo  a  favore  dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le
opposizioni  di  cui  alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se
non   siano   state  preventivamente  autorizzate  con  provvedimento
giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L).
  2.  L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto
dall'erede  del  titolare  o  dal suo avente causa e dal legatario al
quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
  3.   La   Direzione  prende  nota  negli  appositi  registri  delle
opposizioni  sulle  iscrizioni  nominative, ammesse nei casi e con le
forme previsti dal presente testo unico. (L).