Art. 69. (L) Opposizione su iscrizioni nominative 1. Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi di: a) smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa; b) controversia sul diritto a succedere; c) fallimento del titolare; d) controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L). 2. L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L). 3. La Direzione prende nota negli appositi registri delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico. (L).