Art. 7. (L)
    Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica
unita'   di   conto  per  la  negoziazione,  la  compensazione  e  la
liquidazione  sui  mercati  regolamentati,  fermo  restando  che, nel
periodo  transitorio,  la  clientela,  pur conferendo ordini in euro,
puo'  intrattenere  rapporti  con gli intermediari in lire o in euro.
(L).