Art. 7. (L) Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L).