Art. 70. (L)
                    Perdita di titoli nominativi
  1.  Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo
nominativo,  l'intestatario  o  l'avente  diritto  puo'  ottenerne il
rimborso,  se  scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se
appartenente  ad  un prestito vigente, presentando apposita denunzia,
con  firma  autenticata,  ove occorra regolarmente documentata, nella
quale,  se  trattasi  di  persona fisica, espressamente dichiari, tra
l'altro,  sotto  la  propria personale responsabilita', che il titolo
smarrito,  sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni
di  trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a
terzi  per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era
stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).
  2.  La  Direzione  fa  pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e
dispone  l'affissione  dell'avviso  stesso,  per sei mesi, nei locali
aperti  al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale
dello  Stato  e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o
la dematerializzazione. (L).