Art. 71. (L)
                  Esecuzione sui titoli nominativi
  1. La  esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto
in base a decisione del giudice competente. (L).
  2. Le  iscrizioni,  ai  fini  del  rimborso  dei  titoli nominativi
annotati  di  ipoteca  nell'interesse  dello  Stato o delle pubbliche
amministrazioni,  sono  rese  libere e trasferite in tutto o in parte
per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).