Art. 75. (L)
                   Rifiuto di eseguire operazioni
  1. Nel  caso  in  cui  la  Direzione  si  rifiuti  di  eseguire una
operazione  di rimborso, la parte richiedente puo' adire i1 tribunale
civile  del  luogo  del  suo domicilio, il quale provvede con decreto
pronunziato  in  camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e
la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).
  2. Il  tribunale,  se  non  ritenga  sufficientemente  giustificata
l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono
interessate,  o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo' anche
ordinare  pubblicazioni  o disporre la esecuzione dell'operazione con
speciali cautele. (L).
  3. Contro  il  provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in
appello,  anche  da  parte  dell'amministrazione, osservate le stesse
forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).