Art. 77. (L)
                            Pubblicazioni
  1.  Le  pubblicazioni  di cui all'articolo 70 e quelle che, in base
alle  norme  vigenti,  devono  essere effettuate in seguito a perdita
delle  ricevute  rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al
portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).